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La prevenzione riduce i costi umani degli infortuni, per questo è necessario partire dall’assunto in base al quale la sicurezza e la salute dei lavoratori sono fondamentali per il miglioramento dei processi lavorativi, diventando anche un’opportunità di successo aziendale.

Come ormai noto in data 9 aprile 2008 è stato pubblicato il D. Lgs n. 81, poi modificato nel 2009 dal D.Lgs 106, che abrogando la tanto famosa 626 del 1994 rappresenta il principale riferimento normativo in ambito di sicurezza sul lavoro.

Da poco sono state introdotte numerose novità, tra le quali si segnala la regolamentazione della formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigentie e dei Datori di  Lavoro (che vogliono assumere il ruolo di RSPP) con la pubblicazione degli accordi tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Dall’accordo di cui sopra emerge l’obbligo di formazione per tutti i lavoratori assunti con un minimo di 8 ore ed un max. di 16, in funzione della categoria ATECO dell’attività svolta.

Si ricorda inoltre che dal 30 giugno 2012 è scaduta la possibilità di autocertificazione per tutte le aziende. Da luglio 2012 quindi tutte le atività con almeno un lavoratore dovranno avere in azienda il Documento di Valutazione dei Rischi.

Di seguito vengono ricordati schematicamente gli obblighi imposti al Datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro in tutte le attività in cui è presente almeno un lavoratore o equiparato (elenco non esaustivo):

  1. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (obbligo indelegabile) art. 17

  2. provvedere alla Valutazione di tutti i rischi aziendali con la conseguente elaborazione del documento relativo (DVR) (obbligo indelegabile) art. 17. Per la redazione del Documento può avvalersi di tecnici qualificati esterni. Il Documento deve avere data certa.

  3. Informazione, Formazione e addestramento (documentata) dei lavoratori impiegati nell’attività, sui rischi presenti in azienda - art. 36 e 37

  4. nominare un Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori solo nel caso in cui venga previsto dalla valutazione dei rischi (presenza di videoterminalisti, presenza di lavoratori notturni, presenza di rischi particolari per la salute dei lavoratori con indice di valutazione medio/alto, ecc.)

  5. Nominare gli addetti al Primo Soccorso e provvedere alla loro Informazione, Formazione e addestrtamento.

  6. Nominare gli addetti alla Prevenzione e Antincendio, e provvedere alla loro Informazione, Formazione e addestramento.

  7. Fornire ed informare sull’uso i Dispositivi di Protezione Individuale previsti nella valutazione dei rischi.

  8. Installazione e predisposizione dei presidi antincendio: estintori, ecc.

  9. Predisporre al’interno dell’attività almeno un pacchetto di medicazione e/o cassetta di Primo soccorso.

  10. Verifica periodica di Messa a terra elettrica